Una famiglia vive in un bosco, lontana dai servizi, dai controlli sanitari, dall’obbligo scolastico. Qualcuno segnala. I servizi territoriali avviano accertamenti. Il tribunale per i minorenni viene investito del caso. Quello che sembra un intervento improvviso è in realtà l’esito di un iter codificato: segnalazione, indagine psicosociale, relazioni tecniche, udienza. Chi lavora come psicologo nei consultori materno-infantili conosce questo percorso dall’interno: ogni giorno accompagna genitori convocati, verifica e rafforza le competenze educative, controlla se i bambini crescano in sicurezza. Non si tratta di giudicare scelte di vita, ma di garantire diritti fondamentali. Capire i passaggi concreti di questo iter aiuta a demistificare un sistema che molti temono senza conoscere.
Da dove parte tutto: la segnalazione
Il tribunale per i minorenni non agisce d’impulso. Ogni procedimento inizia con una segnalazione: può provenire da scuola, pediatra, forze dell’ordine, servizi sociali o anche privati cittadini. La legge attribuisce a quattro soggetti specifici il compito di segnalare situazioni che richiedono tutela: servizi sociali, enti locali, istituzioni scolastiche e autorità di pubblica sicurezza. Tutti possono segnalare, ma questi quattro attori hanno una responsabilità istituzionale precisa quando rilevano condizioni di pregiudizio o abbandono di un minore.
La segnalazione non è un’accusa. È uno strumento di protezione che si attiva quando emerge il sospetto che un bambino o un adolescente non sia adeguatamente protetto. Prima di segnalare, i servizi sociali tentano sempre un percorso di sostegno volontario con la famiglia: propongono interventi, cercano il consenso dei genitori, costruiscono progetti educativi. Solo quando questo consenso manca, o quando le condizioni del minore richiedono urgenza, la situazione viene portata all’attenzione del Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni.
La segnalazione è obbligatoria in casi specifici: quando un minore si trova in stato di abbandono ai fini dell’adottabilità, quando è collocato d’urgenza in luogo sicuro (articolo 403 del codice civile), quando esercita prostituzione, quando è necessario prorogare un affidamento oltre i termini stabiliti. In tutti gli altri casi, la segnalazione è opportuna quando il pregiudizio per il minore non può essere rimosso con i normali interventi del servizio sociale.
“Pregiudizio per il minore” vuol dire, in parole povere, che il bambino si trova in una situazione che gli fa male o rischia seriamente di fargli male nella crescita: non è solo il danno già avvenuto, ma anche il pericolo concreto per il suo benessere fisico, emotivo e relazionale. In queste situazioni il giudice può limitare o cambiare i poteri dei genitori per mettere al centro la tutela del minore.
Cosa succede dopo la segnalazione
Una volta ricevuta la segnalazione, il Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni valuta se esistono i presupposti per aprire un procedimento. Non tutte le segnalazioni si trasformano in ricorsi: il PM può chiedere approfondimenti, disporre indagini psicosociali, interessare altre strutture sanitarie. Può anche decidere di non procedere, spiegando ai servizi le ragioni della propria decisione e fornendo indicazioni su come proseguire autonomamente.
Se il PM ritiene necessario l’intervento del tribunale per i minorenni, presenta un ricorso. A quel punto si apre formalmente il procedimento civile. Il tribunale nomina un giudice relatore, convoca le parti, può disporre indagini tecniche. I genitori vengono informati e hanno diritto all’assistenza di un avvocato, anche gratuito attraverso il patrocinio a spese dello Stato se il reddito è basso. Il minore stesso, se ha un’età adeguata, viene ascoltato direttamente dal giudice, spesso con l’ausilio di un esperto.
Durante questa fase entrano in gioco i servizi territoriali: consultori familiari, servizi sociali comunali, neuropsichiatria infantile. Gli psicologi che lavorano nei consultori materno-infantili svolgono un ruolo cruciale. Su mandato del tribunale per i minorenni, conducono attività di verifica e rafforzamento delle competenze genitoriali, sostegno psicologico ai genitori e ai bambini, controlli periodici sull’andamento della situazione familiare. Non sono giudici, ma operatori che accompagnano la famiglia nel tentativo di rendere l’ambiente domestico sicuro per i figli.
I provvedimenti possibili del tribunale per i minorenni
Il tribunale per i minorenni non è un tribunale penale. Non punisce i genitori per reati, ma valuta se possano garantire ai figli sicurezza, cura e crescita adeguata. I provvedimenti che può adottare sono di natura civile e hanno l’obiettivo di proteggere il minore, non di sanzionare gli adulti. La differenza è enorme e cambia tutto l’approccio dell’intervento.
Il tribunale può disporre prescrizioni ai genitori: imporre loro di seguire percorsi terapeutici, di collaborare con i servizi, di astenersi da comportamenti pregiudizievoli. Può decidere l’affidamento del minore ai servizi sociali, lasciando il bambino in famiglia ma sotto la supervisione costante degli operatori. Può ordinare l’allontanamento del minore dalla famiglia, collocandolo presso parenti, famiglie affidatarie o comunità educative. Nei casi più gravi, può arrivare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale o alla dichiarazione di adottabilità, quando ritiene che i genitori non possano in alcun modo garantire un ambiente protettivo.
Ogni provvedimento viene rivalutato periodicamente. Il tribunale per i minorenni può modificare le proprie decisioni se la situazione familiare cambia, in meglio o in peggio. I servizi territoriali redigono relazioni di aggiornamento, i genitori possono chiedere revisioni, il minore stesso può essere riascoltato. Il processo non è statico: si muove insieme alla famiglia.
L’articolo 403: quando l’intervento è immediato
Esiste un caso particolare in cui l’intervento precede la decisione del tribunale per i minorenni: l’applicazione dell’articolo 403 del codice civile. Questa norma prevede che la pubblica autorità, attraverso sindaco, servizi sociosanitari o autorità di pubblica sicurezza, possa collocare immediatamente un minore in luogo sicuro quando si trova in situazione di abbandono o esposto a grave pregiudizio nell’ambiente familiare, e vi sia emergenza di provvedere.
L’allontanamento urgente può avvenire in poche ore, senza passare prima dal tribunale. Ma è un provvedimento provvisorio, destinato a durare solo il tempo necessario perché l’autorità giudiziaria possa intervenire. La riforma del 2021 ha stabilito tempi precisi: entro ventiquattro ore dal collocamento, la pubblica autorità trasmette il provvedimento al Pubblico Ministero. Entro settantadue ore, il PM chiede al tribunale per i minorenni la convalida. Entro quarantotto ore successive, il tribunale decide e fissa l’udienza entro quindici giorni. Decorsi altri quindici giorni dall’udienza, il tribunale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
Il mancato rispetto di questi termini comporta la perdita di efficacia del provvedimento. La procedimentalizzazione stretta serve a evitare allontanamenti arbitrari o prolungati senza controllo giurisdizionale. L’articolo 403 è uno strumento di protezione immediata, non una scorciatoia per bypassare le garanzie processuali.
Il ruolo dei consultori e degli psicologi
Chi lavora nei consultori materno-infantili vive questo sistema dall’interno. Gli psicologi che si occupano di sostegno alla genitorialità e verifica e rafforzamento delle competenze educative ricevono mandati dal tribunale per i minorenni e accompagnano le famiglie in ogni fase del procedimento. Incontrano i genitori, osservano le interazioni con i figli, verificano le risorse e le fragilità del nucleo familiare. Redigono relazioni tecniche che aiutano il giudice a comprendere la situazione reale, non solo quella descritta sulla carta.
Questo lavoro richiede equilibrio: comprendere le difficoltà dei genitori senza perdere di vista l’interesse primario del bambino. Non si tratta di cercare genitori perfetti, ma genitori sufficientemente capaci di proteggere, nutrire, educare. La verifica e il rafforzamento delle competenze genitoriali non misurano l’amore, che spesso c’è anche nelle situazioni più complesse, ma la capacità concreta di tradurre quell’amore in cure adeguate, stabilità emotiva, presenza responsabile.
Il percorso può durare mesi, a volte anni. Prevede incontri periodici, controlli sull’andamento scolastico e sanitario dei bambini, supporto psicologico per elaborare i cambiamenti. L’obiettivo, quando possibile, è sempre il rientro del minore in famiglia una volta che i genitori abbiano acquisito le competenze necessarie. Quando questo non è possibile, l’obiettivo diventa garantire al bambino un contesto di crescita stabile altrove.
Chi sta accanto vive una propria fatica

I procedimenti davanti al tribunale per i minorenni coinvolgono interi nuclei familiari, non solo i genitori direttamente interessati. Nonni, zii, fratelli maggiori si trovano spesso al centro di dinamiche dolorose: da un lato il legame affettivo con i genitori del bambino, dall’altro la preoccupazione per la sua sicurezza. Alcuni parenti diventano risorsa: il tribunale valuta la possibilità di affidamenti familiari a figure parentali che possano garantire continuità affettiva e protezione. Altri vivono la situazione con senso di impotenza, oscillando tra il desiderio di aiutare e la paura di essere giudicati complici se non intervengono.
Anche i professionisti che operano a contatto con la famiglia portano un carico emotivo specifico. Insegnanti che hanno segnalato, assistenti sociali che seguono il caso da anni, educatori delle comunità che accolgono i bambini allontanati: tutti attraversano momenti di dubbio, di fatica, di ricerca del giusto equilibrio tra vicinanza e distacco professionale. Il sistema della tutela minorile funziona quando questi attori riescono a comunicare, a fidarsi reciprocamente delle rispettive competenze, a mantenere al centro il bambino anche quando le dinamiche tra adulti rischiano di prevalere.
Conoscere per orientarsi
L’intervento del tribunale per i minorenni non è una catastrofe improvvisa che si abbatte su una famiglia. È un processo articolato, con tempi definiti, garanzie processuali, possibilità di confronto e modifica. Comprendere come funziona significa avere strumenti per orientarsi, senza timori immotivati né illusioni. Significa riconoscere che esiste un sistema pensato per proteggere i bambini quando le risorse familiari non bastano, e che questo sistema non lavora contro i genitori ma per i figli.
Chi attraversa un procedimento davanti al tribunale per i minorenni vive un’esperienza difficile. Sentirsi osservati, valutati, a volte fraintesi genera rabbia, vergogna, senso di ingiustizia. Eppure, dentro quella difficoltà, può nascere anche la possibilità di vedere con occhi nuovi le proprie fragilità, di chiedere aiuto senza sentirsi falliti, di ricostruire un modo di stare con i propri figli che sia più sicuro e più libero. Il tribunale per i minorenni non toglie la genitorialità: la riconosce quando c’è, la sostiene quando vacilla, la limita quando diventa pericolosa, la restituisce quando si rafforza.
Riferimenti normativi e fonti:
- Procura per i Minorenni di Milano, “Le segnalazioni a tutela dei minori“
- Tribunale per i Minorenni di Trieste, “Il procedimento ex art. 403 c.c.“
- Codice Civile, artt. 330-336 (decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale), art. 403 (interventi urgenti)
- Legge 184/1983 (Affidamento e adozione)
- Legge 206/2021 (Riforma del processo civile, modifiche all’art. 403 c.c.)



